ORARIO DI APERTURA:

DAL LUNEDI AL VENERDI'
DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 18.30
E IL SABATO
DALLE 8.30 ALLE 12.30
TARIFFARIO:
REVISIONE ARTICOLO 80 € 45.00
IVA € 9.45
VERSAMENTO M.C.T.C. € 9.00
SPESE POSTALI € 1.70
TOTALE REVISIONE € 65.15
********************************************
CONTROLLO GAS DI SCARICO
E RILASCIO BOLLINO BLU € 13.02

AUTORIPARATORI:
-DE MARCO PIETRO;
-GIOSTRA CLAUDIO.
RESPONSABILI TECNICI:
-DE MARCO RICCARDO;
-CROTALI SILVIA.
CALENDARIO REVISIONI VEICOLI PER L'ANNO
2012
DAL LUNEDI AL VENERDI'
DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 18.30
E IL SABATO
DALLE 8.30 ALLE 12.30
TARIFFARIO:
REVISIONE ARTICOLO 80 € 45.00
IVA € 9.45
VERSAMENTO M.C.T.C. € 9.00
SPESE POSTALI € 1.70
TOTALE REVISIONE € 65.15
********************************************
CONTROLLO GAS DI SCARICO
E RILASCIO BOLLINO BLU € 13.02
AVRETE A DISPOSIZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO E CAPACE DI SODDISFARE OGNI VOSTRO DUBBIO.
AUTORIPARATORI:
-DE MARCO PIETRO;
-GIOSTRA CLAUDIO.
RESPONSABILI TECNICI:
-CROTALI SILVIA.
CALENDARIO REVISIONI VEICOLI PER L'ANNO
2012
- AUTOVETTURE AD USO PRIVATO ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO, AUTOCARRI ED AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENOCARICO INFERIORE A 3,5t E QUADRICICLIIMMATRICOLATI NEL 2008 ENTRO IL MESE DI RILASCIO DELLA CARTA AVENTI FATTA LA REVISIONE NELL'ANNO 2010 ENTRO LO STESSO MESE (ESCLUSI QUELLI GIA' REVISAIONATI NEL 2011);
- AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE IN SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AMBULANZE IMMATRICOLATE NEL 2010 ENTRO IL MESE DI RILASCIO DELLA CARTA;
- AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE IN SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AMBULANZE E VEICOLI ATIPICI (AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO) CHE HANNO EFFETTUATO L'ULTIMA REVISIONE NELLL'ANNO 2011 ENTRO LO STESSO MESE;
- CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARRI, MOTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO, PER TRASPORTI SPECIFICI O PER USO SPECIALE IMMATRICOLATI NEL 2007 ENTRO IL MESE DI RILASCIO DELLA CARTA AVENTI FATTA LA REVISIONE NELL'ANNO 2010 ENTRO LO STESSO MESE (ESCLUSI QUELLI GIA' REVISAIONATI NEL 2011).
SI INFORMA LA GENTILE CLIENTELE IN POSSESSO DI RIMORCHI DI MASSA A PIENO CARICO FINO A 3.5 TONNELLATE (COMPRESI CARAVAN E RIMORCHI T.A.T.S.) CHE PER ORA LE REVIOSIONI SI DEVONO EFFETTUARE PER I CARELLI IMMATRICOLATI PRIMA DEL 31/12/1997, ESCLUSI QUELLI GIA' REVISIONATI NEL 1999.

L'OBBLIGO DELLA REVISIONE E' SANCITO DAL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDE L'EMANAZIONE DI APPOSITI DECRETI DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER DETERMINARE I TEMPI, I VEICOLI E LE MODALITA' IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA.
I VEICOLI CHE NON ABBIANO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO PREVISTO NEGLI ANNI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE, RIMANGONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI REVISIONE E SONO SANZIONABILI IN CASO DI CIRCOLAZIONE.
LE SANZIONI PREVISTE PER CHI CIRCOLA SENZA AVER EFFETTUATO LA REVISIONE PERIODICA VARIANO A SECONDA DELLA SEGUENTE TABELLA:
LE SANZIONI PREVISTE PER CHI CIRCOLA SENZA AVER EFFETTUATO LA REVISIONE PERIODICA VARIANO A SECONDA DELLA SEGUENTE TABELLA:
NORMA VIOLATA
ARTICOLO 80, COMMA 14
OMESSA REVISIONE
SANZIONE PECUNIARIA
DA € 159.00 A € 639.00
SANZIONE ACCESSORIA
RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE (IN VIGORE FINO AD AGOSTO 2010)
NORMA VIOLATA
ARTICOLO 80, COMMA 14
RIPETUTA OMISSIONE DELLA REVISIONE
SANZIONE PECUNIARIA
EURO 318.00
SANZIONE ACCESSORIA
RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE (IN VIGORE FINO AD AGOSTO 2010)
NORMA VIOLATA
ARTICOLO 176, COMMA 18
OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA
SANZIONE PECUNIARIA
DA € 159.00 A € 639.00
SANZIONE ACCESSORIA
FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLO E RESTITUZIONE SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI REVISIONE IN UN CENTRO AUTORIZZATO O IN MOTORIZZAZIONE CIVILE.

ARTICOLO 80, COMMA 14
OMESSA REVISIONE
SANZIONE PECUNIARIA
DA € 159.00 A € 639.00
SANZIONE ACCESSORIA
RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE (IN VIGORE FINO AD AGOSTO 2010)
NORMA VIOLATA
ARTICOLO 80, COMMA 14
RIPETUTA OMISSIONE DELLA REVISIONE
SANZIONE PECUNIARIA
EURO 318.00
SANZIONE ACCESSORIA
RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE (IN VIGORE FINO AD AGOSTO 2010)
NORMA VIOLATA
ARTICOLO 176, COMMA 18
OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA
SANZIONE PECUNIARIA
DA € 159.00 A € 639.00
SANZIONE ACCESSORIA
FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLO E RESTITUZIONE SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI REVISIONE IN UN CENTRO AUTORIZZATO O IN MOTORIZZAZIONE CIVILE.
PRIMA DI AGOSTO 2010 VENIVA RITIRATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELL'INFLAZIONE ART. 80 c.d.s. PER POTER EFFETTUARE POI LA REVISIONE BISOGNAVA:
- FARSI RILASCIARE DALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE, DOVE E' STATA INVIATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE SEQUESTRATA, LA FOTOCOPIA CON L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO E FIRMA;
- RECARSI CON IL VEICOLO E LA FOTOCOPIA AUTENTICATA A FARE LA REVISIONE;
- AL TERMINE DELLA REVISIONE, CON LA FOTOCOPIA AUTENTICATA E IL TAGLIANDINO INDICANTE IL GIORNO, LA TARGA E L'ESITO DELLA REVISIONE CHE VI RILASCIERA' IL CENTRO REVISIONI, VI POTETE RECARE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE, OVE ERA STATA RITIRATA LA STESSA FOTOCOPIA, PER RITIRARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE ORIGINALE RESTITUENDOGLI LA FOTOCOPIA AUTENTICATA.
NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI:
Per verificare la rispondenza ad euro 1, 2, 3, 4, 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (v.9) della pagina 2 della carta di circolazione ( nel caso di nuovo modello formato A4 denominato modello MC820F ) o nelle annotazioni riportate a pagina 2 della carta di circolazione ( vecchio modello - suddiviso in 6 pagine - denominato MC804MEC).
NORMA
INDICAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE************************************************************************************
Autoveicoli com massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE PUNTO 6.2.1.A
93/59 CEE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 2
91/542 CEE PUNTO 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 398/69 CE
98/77 CE RIF. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE RIF. 98/69 CE
2001/1 CE RIF. 98/69 CE
2001/27 CE
2001/100 CE A 2002/80 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE RIF. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE RIF. 98/69 CE B
2001/1 CE RIF. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 5a/b
715/2007*692/2008
715/2007/692/2008 ( CON DISPOSIZIONE ANTIPARTICOLATO)
Motocicli e ciclomotori
EURO 1
97/24 CE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 2
97/24 CE FASE II
2002/51 CE FASE A
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 3
2002/51 CE FACE B
Autoveicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
EURO 1
91/542 CEE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 2
96/1 CE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 3
1999/96 CE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO 4
98/69 CE B
RICORDIAMO INOLTRE CHE ISCRIVENDOSI AL SITO WWW.ILPORTALEDELLAUTOMOBILISTA.IT COME "CITTADINI" SI PUO' CONTROLLARE LA SCADENZA DELLA REVISIONE DEL VEICOLO IN PROPRIO POSSESSO E DELLA PATENTE DI GUIDA.
BOLLINO BLU
Da diverso tempo, in campo nazionale, per ridurre gli effetti inquinanti derivanti da veicoli a motore, vengono assunte azioni di limitazione del traffico ed in particolare non consentendo l'accesso in alcune zone, ai veicoli per i quali non si sia in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Ministero Dei Trasporti e della Navigazione 5 Febbraio 1996 ( come modificato per effetto del D.M. 7 Agosto 2000) mediante l'esibizione del "bollino blu" (che va applicato sul parabrezza in alto a destra) valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 28 Febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni. A tal riguardo si richiama quanto previsto dall'art.7 della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1998 quale validità temporale del "Bollino Blu" e della relativa documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni, fissata in 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 Gennaio 1988, mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale. Dal 2012 comunque, la scadenza del bollino blu va di pari passo con la revisione, perciò verrà emesso dopo i quattro anni dalla prima immatricolazione e scadrà dopo due anni nel mese dell'effettuzione di tale bollino.
NUOVE NORMATIVE PER I CICLOMOTORI
Dal 14 Luglio 2006 i ciclomotori, immessi in circolazione per la prima volta, per poter circolare devono essere provvisti di un certificato di circolazione e di una targa di nuovo tipo avente le caratteristiche previste dall'art. 250 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Il certificato di circolazione riporta, legandoli in maniera univoca, i dati identificativi del proprietario del mezzo, i dati di identificazione e costruttivi del ciclomotore stesso (attraverso un codice detto CIC) ed il numero della targa, come avviene con le carte di circolazione degli autoveicoli.

A differenza delle targhe degli autoveicoli, però, la targa dei ciclomotori è personale ed il proprietario, in caso di perdita di possesso del mezzo, può trattenerla per utilizzarla in seguito per in altro ciclomotore al quale sarà legata attraverso il certificato di quest'ultimo. Ogni targa può essere, in definitiva, abbinata di volta in volta dal proprietario ed ad un solo ciclomotore, attraverso l'iscrizione nel certificato di circolazione, e rimanere abbinata solo ad esso, obbligatoriamente, fino a quando il ciclomotore è in circolazione ed appartiene a quel tale proprietario. Pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione. Attraverso il codice identificativo del ciclomotore (CIC) che è generato automaticamente dal sistema informatico in sede di "prima immatricolazione" e che il proprietario dovrà riportare in ogni successiva richiesta relativa ad ecco ( cambio residenza, cambio proprietà, etc...), il mezzo sarà registrato neel'Archivio nazionale dei veicoli della Direzione Generale del Ministero Trasporti che rappresenta l'unica banca dati nella quale vengono registrati tutti i dati, sia tecnici sia amministrativi dei ciclomotori in circolazione. Pertanto il nuovo sistema di targatura dei ciclomotori resta un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall'obbligo di iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Sui ciclomotori dotati di certificato di circolazione e di nuova targa si potrà trasportare un passeggero, a condizione che il conducente sia maggiorenne e che il ciclomotore sia stato omologato dalla casa costruttrice con questa caratteristica. I ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 Luglio 2006 o non dotati del certificato di circolazione e di nuova targa, potranno continuare a circolare regolarmente con i vecchi documenti, in questo caso però non potranno usufruire dell' eventuale possibilità di trasportare un passeggero, anche se il conducente è maggiorenne. In caso dell'inflazione alla normativa è prevista la confisca del ciclomotore ( norma dell'art.213, comma 2 sexies del codice della strada). Inoltre è obbligatoria la richiesta del certificato di circolazione e della nuova targa anche se sono stati smarriti il certificato di idoneità tecnica o del contrassegno di riconoscimento (del targhettino) di un ciclomotore già in circolazione prima del 14 Luglio 2006; oppure in caso di passaggio di proprietà a un soggetto non dotato di un suo contrassegno di riconoscimento (targhettino).
Si ricorda inoltre che dal 12 febbraio 2012 i ciclomotori non muniti di nuova targa e carta di circolazione non potranno circolare.
NUOVO CODICE DELLA STRADA:A differenza delle targhe degli autoveicoli, però, la targa dei ciclomotori è personale ed il proprietario, in caso di perdita di possesso del mezzo, può trattenerla per utilizzarla in seguito per in altro ciclomotore al quale sarà legata attraverso il certificato di quest'ultimo. Ogni targa può essere, in definitiva, abbinata di volta in volta dal proprietario ed ad un solo ciclomotore, attraverso l'iscrizione nel certificato di circolazione, e rimanere abbinata solo ad esso, obbligatoriamente, fino a quando il ciclomotore è in circolazione ed appartiene a quel tale proprietario. Pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione. Attraverso il codice identificativo del ciclomotore (CIC) che è generato automaticamente dal sistema informatico in sede di "prima immatricolazione" e che il proprietario dovrà riportare in ogni successiva richiesta relativa ad ecco ( cambio residenza, cambio proprietà, etc...), il mezzo sarà registrato neel'Archivio nazionale dei veicoli della Direzione Generale del Ministero Trasporti che rappresenta l'unica banca dati nella quale vengono registrati tutti i dati, sia tecnici sia amministrativi dei ciclomotori in circolazione. Pertanto il nuovo sistema di targatura dei ciclomotori resta un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall'obbligo di iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Sui ciclomotori dotati di certificato di circolazione e di nuova targa si potrà trasportare un passeggero, a condizione che il conducente sia maggiorenne e che il ciclomotore sia stato omologato dalla casa costruttrice con questa caratteristica. I ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 Luglio 2006 o non dotati del certificato di circolazione e di nuova targa, potranno continuare a circolare regolarmente con i vecchi documenti, in questo caso però non potranno usufruire dell' eventuale possibilità di trasportare un passeggero, anche se il conducente è maggiorenne. In caso dell'inflazione alla normativa è prevista la confisca del ciclomotore ( norma dell'art.213, comma 2 sexies del codice della strada). Inoltre è obbligatoria la richiesta del certificato di circolazione e della nuova targa anche se sono stati smarriti il certificato di idoneità tecnica o del contrassegno di riconoscimento (del targhettino) di un ciclomotore già in circolazione prima del 14 Luglio 2006; oppure in caso di passaggio di proprietà a un soggetto non dotato di un suo contrassegno di riconoscimento (targhettino).
Si ricorda inoltre che dal 12 febbraio 2012 i ciclomotori non muniti di nuova targa e carta di circolazione non potranno circolare.
MULTE – Scatta l’adeguamento biennale all’inflazione. Da gennaio le multe saranno più salate del 3,5%. La nuova norma non tocca le multe già inasprite negli ultimi due anni e con il Codice della Strada 2010. (TARIFFE GIA' ADEGUATE NELLE NOSTRE TABELLE)
ALCOL E DROGHE – Dal 13 agosto 2011, per ottenere il rilascio di qualsiasi patente si dovrà presentare un certificato medico che attesta il non abuso di alcol e la non assunzione di droghe.
MICROCAR – Anche per guidare microcar o ciclomotori, dal prossimo ottobre si dovrà superare una prova pratica, come stabilito dalla legge n. 120/2010, che ha modificato l’articolo 116 del codice della strada.
NUOVO ESAME – Il quiz della patente avrà 40 domande e non più 30, alle quali bisognerà sempre rispondere con vero o falso. Il limite massimo di errori per essere promossi è sempre quattro. L’esame non potrà più essere svolto in lingua straniera (solo in Val D’Aosta e Alto Adige si potranno scegliere francese o tedesco, e a breve anche sloveno).
ALCOL E DROGHE – Dal 13 agosto 2011, per ottenere il rilascio di qualsiasi patente si dovrà presentare un certificato medico che attesta il non abuso di alcol e la non assunzione di droghe.
MICROCAR – Anche per guidare microcar o ciclomotori, dal prossimo ottobre si dovrà superare una prova pratica, come stabilito dalla legge n. 120/2010, che ha modificato l’articolo 116 del codice della strada.
NUOVO ESAME – Il quiz della patente avrà 40 domande e non più 30, alle quali bisognerà sempre rispondere con vero o falso. Il limite massimo di errori per essere promossi è sempre quattro. L’esame non potrà più essere svolto in lingua straniera (solo in Val D’Aosta e Alto Adige si potranno scegliere francese o tedesco, e a breve anche sloveno).
LIMITE NEOPATENTATI – Dal 9 febbraio, i neopatentati per il primo anno dal conseguimento della patente, non potranno guidare veicoli con rapporto peso/potenza maggiore a 55 kW/t e comunque con potenza massima di 70 kW.
RECUPERO PUNTI – Per recuperare i punti persi dalla patente, al termine del corso si dovrà anche sostenere un quiz.
EURO 5 – Dal 1 gennaio le concessionarie potranno immatricolare solo auto Euro 5. Le case potranno chiedere speciali autorizzazioni per un limitato numero di esemplari di fine serie.
EURO 5 – Dal 1 gennaio le concessionarie potranno immatricolare solo auto Euro 5. Le case potranno chiedere speciali autorizzazioni per un limitato numero di esemplari di fine serie.
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